TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA “ITALIA DEI GIOCHI” ED UTILIZZO DEL RELATIVO MARCHIO

 

PREMESSE

A.  Il Comitato Olimpico Internazionale ("CIO") è responsabile della promozione dell'olimpismo in tutto il mondo, della guida del Movimento Olimpico ed è titolare della totalità dei diritti relativi ai Giochi Olimpici.

B.  Il CIO ha affidato l'organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei XIV Giochi Paralimpici Invernali del 2026 ("Giochi") al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), al Comune di Milano e al Comune di Cortina d'Ampezzo. È stata, quindi, istituita la Fondazione Milano Cortina 2026 ("Fondazione") quale ente responsabile dell'organizzazione dei Giochi.

C.  La Fondazione è titolare del diritto di utilizzare e concedere una licenza limitata, non commerciale, non esclusiva, non cedibile, non trasferibile e revocabile per l'uso del marchio "Italia dei Giochi" ("Marchio") nel territorio italiano.

D.  Attraverso i presenti Termini e Condizioni (“Condizioni”), la Fondazione intende regolamentare l’utilizzo, da parte dei Candidati che si iscrivono alla relativa pagina di cui al sito internet della Fondazione (“Candidati”), del marchio “Italia dei Giochi”. Tali Candidati riconoscono di aver letto e di accettare senza riserve le presenti Condizioni.

 

1.  DEFINIZIONI

-  “CIP” indica il Comitato Paralimpico Italiano.

-  “Partner Commerciali” indica qualsiasi persona fisica o giuridica a cui sono stati concessi diritti di marketing relativi ai Giochi dalla Fondazione e/o dal CIO e/o dall’IPC. Ai fini di questa definizione, per "diritti di marketing" si intende il diritto di utilizzare qualsiasi marchio relativo ai Giochi e ai Soggetti Olimpici, per indicare la sussistenza di un rapporto di sponsorship, licenza, broadcasting, fornitura, collaborazione o qualsiasi altro rapporto similare o altro diritto di associazione con i Soggetti Olimpici, il Movimento Olimpico e Paralimpico e/o i Giochi.

-  “Evento” indica l'evento e/o il convegno e/o l'iniziativa organizzata in Italia dai Candidati e con il supporto della Fondazione nell'ambito del programma Italia dei Giochi.

-  “IPC” indica il Comitato Internazionale Paralimpico.

-  “Movimento Olimpico e Paralimpico” indica l'azione concertata, organizzata, universale e permanente, svolta sotto l'autorità suprema del CIO e dell’IPC, come definita nella Carta Olimpica.

-  “Proprietà Olimpiche e Paralimpiche” indica qualsiasi identificazione, designazione, marchio o altro segno distintivo e proprietà intellettuale relativa ai Giochi come definiti nella Olympic Charter (nella versione attualmente in vigore dell’8 agosto 2021, nonché qualsiasi sua successiva integrazione e modificazione), indipendentemente dal fatto che siano o meno concessi in licenza attraverso il presente Accordo.

-  “Soggetti Olimpici” indica congiuntamente la Fondazione, il CIO, l’IPC, il CONI e il CIP e qualsiasi altra istituzione loro affiliata.

 

1.  MARCHIO ITALIA DEI GIOCHI

L’obiettivo del Marchio è quello di conferire uno status distintivo a tutti i comuni ed enti locali territoriali ed ai vari attori del mondo dello sport, che si impegnano, attraverso iniziative di tipo sportivo a favore della propria comunità di riferimento, a dare vita al progetto Milano Cortina 2026, nei propri territori e attraverso i propri organismi interni, da qui ai Giochi del 2026.

Questo forte impegno nei confronti del progetto Milano Cortina 2026, che si riflette nel Marchio Italia dei Giochi, dovrà tradursi in azioni concrete, guidate da diversi principi:

- una celebrazione aperta, affinché tutti possano vivere le emozioni dello sport e dei Giochi;

- un’eredità duratura, per cambiare la vita quotidiana dei cittadini italiani attraverso lo sport;

- un impegno da parte di tutti, per dare al maggior numero possibile di persone la possibilità di vivere l’avventura olimpica e paralimpica, a partire da ora e ovunque in tutto il territorio italiano.

I Candidati si impegnano a rispettare i valori e i principi dell’olimpismo come definiti nella Carta Olimpica, disponibile all'indirizzo https://olympics.com/ioc/olympic-charter.

Il marchio è conforme ai principi generali del Codice etico della Fondazione e contribuisce alla promozione dell'ideale olimpico.

 

2.  THE SELECTION PROCESS

Il processo di selezione dei candidati idonei al programma Italia dei Giochi è definito dalle presenti Condizioni.

In particolare, i Candidati dovranno presentare le loro domande (attraverso il portale della Fondazione) e garantire il rispetto delle presenti Condizioni. I Candidati idonei sono:

-    Enti locali territoriali, province, regioni e, in generale, enti pubblici non a rilevanza economica; ovvero

-    soggetti appartenenti al mondo dello sport quali, a titolo di esempio, le federazioni sportive nazionali membri del CONI/CIP e/o approvate dal Ministro dello Sport, le associazioni affiliate a tali federazioni, le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte ai registri nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte presso i registri degli Enti di Promozione Sportiva.

I Richiedente sono invitati a:

- Impegnarsi ad intraprendere azioni concrete per contribuire al progetto e alla visione dei Giochi, in particolare (i) portare più sport nella vita dei cittadini e (ii) promuovere la pratica di attività sportive come strumento di benessere, salute, inclusione, educazione e comportamenti più sostenibili e solidali;

- incoraggiare la collaborazione tra i Beneficiari e tutti gli attori coinvolti, nel quadro più globale delle rispettive azioni a favore del Marchio e, più in generale, del progetto Milano Cortina 2026, al fine di favorire: una diffusione più efficace nei territori del progetto, lo sviluppo di azioni globali e/o complementari e, di conseguenza, un impegno forte e duraturo da parte delle rispettive popolazioni.

Le domande saranno valutate dalla Fondazione sulla base dei seguenti criteri (non esaustivi): azioni e impegni dei Candidati nell'ambito delle rispettive politiche educative, culturali, sportive e comunitarie.

 

3.  CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL MARCHIO ITALIA DEI GIOCHI

La nomina definitiva di uno dei Candidati designati sarà subordinata all'accettazione delle presenti Condizioni (i "Candidati Designati").

In particolare, a seguito di tale accettazione, la Fondazione concederà ai Candidati Designati una licenza limitata, non esclusiva, non commerciale, non cedibile, non trasferibile e revocabile per l'utilizzo del Marchio in relazione all'Evento, come meglio definito al successivo Articolo 5. Resta inteso che il Marchio è concesso con esclusivo riferimento all'Evento e potrà essere sfruttato, in conformità alle presenti Condizioni, solo su base non commerciale ed esclusivamente nell'ambito dell'Evento e in modo strettamente ed esclusivamente correlato all'Evento.

La Fondazione concede ai Candidati Designati il diritto di apporre il Marchio (esclusivamente nel rispetto delle linee guida fornite dalla Fondazione) per il periodo autorizzato dalla Fondazione; il suo utilizzo cesserà immediatamente dopo la scadenza di tale periodo.

I Candidati Designati garantiscono che:

- il Marchio dovrà essere utilizzato a fini non commerciali, in conformità alle disposizioni delle presenti Condizioni e, in stretta osservanza dei paragrafi precedenti, agli usi consentiti di cui al presente documento e ad eventuali altre linee guida e indicazioni fornite dalla Fondazione;

- non utilizzeranno il Marchio in modo tale da creare confusione nel pubblico circa la titolarità dei diritti di commercializzazione relativi ai Giochi;

-  non utilizzeranno il Marchio in modo tale da compromettere la notorietà, la reputazione e/o l'immagine del Marchio stesso, del Movimento Olimpico, della Fondazione e/o dei Soggetti Olimpici;

- non trasferiranno, sublicenzieranno o cederanno a terzi il diritto di utilizzo o qualsiasi altro diritto concesso ai sensi delle presenti Condizioni;

- monitoreranno diligentemente le attività di marketing e commerciali e ogni altra attività di qualsiasi terza parte coinvolta nell'Evento e forniranno alla Fondazione tutta l’assistenza ragionevolmente necessaria per far valere i diritti della Fondazione e reprimere qualsiasi violazione dell'uso dei Marchi ovvero delle presenti Condizioni da parte di terzi.

Tutti i diritti non espressamente concessi dalla Fondazione ai Candidati Designati con  le presenti Condizioni rimangono di proprietà esclusiva della Fondazione e/o del CIO (a seconda dei casi). Fatta eccezione per l'uso limitato del Marchio, nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni potrà essere interpretato come un'autorizzazione per i Candidati Designati all'uso di qualsivoglia Proprietà Olimpica e/o di altri diritti di proprietà industriale e intellettuale di proprietà della Fondazione e/o dei Soggetti Olimpici.

I Candidati Designati si impegnano a non intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare i diritti e/o gli interessi della Fondazione e/o dei Soggetti Olimpici, durante o anche dopo la scadenza o la risoluzione delle presenti Condizioni per qualsiasi motivo.

La Fondazione si riserva il diritto di revocare la licenza limitata di cui alle presenti Condizioni per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, dandone comunicazione ai Candidati Designati. Al ricevimento di tale comunicazione, i Candidati Designati dovranno immediatamente cessare l'uso del Marchio conformemente ai termini di tale comunicazione e, su richiesta della Fondazione, i Candidati Designati dovranno prontamente inviare alla Fondazione o distruggere (a discrezione della Fondazione) tutti i materiali creati utilizzando il Marchio ai sensi delle presenti Condizioni.

 

4.  CONFORMITÀ ALLE PRESENTI CONDIZIONI

La Fondazione si riserva il diritto di monitorare il rispetto delle presenti Condizioni da parte dei Candidati Designati, anche con riferimento all'uso del Marchio e all'adempimento degli impegni assunti.

L'inosservanza da parte dei Candidati Designati delle presenti Condizioni e dei conseguenti obblighi darà diritto alla Fondazione all'immediata cessazione dell'uso del Marchio, fermo restando il diritto ad ogni azione o ricorso, in particolare per contraffazione, e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Fondazione.

Qualora i Candidati Designati perdano il loro status di Candidati Designati per qualsiasi motivo, anche in conseguenza di una violazione delle presenti Condizioni, e in ogni caso successivamente alla conclusione dell'Evento, è loro dovere interrompere l'uso del Marchio, cancellarlo e/o farlo rimuovere da qualsiasi materiale e supporto, a proprie spese, in modo che il Marchio non sia più utilizzato e/o visibile a terzi.

 

5.  DIRITTI CONCESSI ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DEL MARCHIO ITALIA DEI GIOCHI

 

5.1  AMBITO DI UTILIZZO DEL MARCHIO

I Candidati Designati sono autorizzati a utilizzare il Marchio come di seguito indicato:

- Contenuti Media: mezzi di comunicazione istituzionale dei Candidati Designati, pubblicità delle iniziative proposte dai Candidati Designati (di seguito, "Contenuti Media", come meglio descritto al successivo Articolo 5.2);

- Durata: 31 dicembre 2026, salvo applicazione dell’articolo 4 delle presenti Condizioni;

- Territorio: sarà il territorio del comune/ente pubblico di appartenenza del Candidato Designato (per gli enti sportivi si intende il perimetro dell’ente che si iscrive al progetto).

Tutti i diritti non espressamente concessi dalla Fondazione ai sensi delle presenti Condizioni sono riservati dalla Fondazione.

Di conseguenza, i Candidati Designati si asterranno dall’utilizzare qualsiasi diritto diverso da quelli concessi ai sensi delle presenti Condizioni.

I Candidati Designati si asterranno dall’utilizzare i diritti loro concessi sulla base di condizioni e in territori diversi da quelli espressamente previsti delle presenti Condizioni.

Nessun diritto di proprietà intellettuale o di altro tipo viene trasferito ai Candidati Designati in relazione al Marchio, che rimane di piena e totale proprietà della Fondazione.

 

5.2  CONTENUTI MEDIA DEI CANDIDATI DESIGNATI

Ogni Contenuto Media prodotto/distribuito dai Candidati Designati sarà creato solo ed esclusivamente sulla base dei materiali/contenuti resi disponibili dalla Fondazione sul proprio portale di riferimento. La Fondazione si riserva il diritto di effettuare controlli a campione a questo proposito. In caso di mancato rispetto del presente articolo da parte dei Candidati Designati, la Fondazione potrà richiedere l'immediata cessazione di qualsiasi utilizzo del Marchio, fermo restando il diritto di adire le vie legali e di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Con il presente accordo, ciascun Candidato Designato cede in modo assoluto e irrevocabile (anche, se del caso, a titolo di cessione attuale di diritti futuri) alla Fondazione, al CIO e all'IPC, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, ogni diritto, titolo e interesse legale e beneficio (compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti relativi al Contenuto Media e a qualsiasi altro contenuto creato dai Candidati Designati nell'ambito del programma Italia dei Giochi) che può di volta in volta acquisire o detenere in tutto il mondo in relazione al Contenuto Media, siano essi acquisiti, futuri, liberi da vincoli e gravami per l'intera durata di tali diritti (comprese tutte le relative proroghe, revoche e rinnovi e compreso il diritto, se a favore della Fondazione, del CIO e dell'IPC, di riprodurre, copiare, modificare, alterare, adattare, tradurre, modificare, distribuire, creare opere derivate o vendere il Contenuto Mediatico, su qualsiasi supporto conosciuto ora o in futuro, in qualsiasi modo o forma).

Ciascun Candidato Designato si impegna, a nome proprio e del proprio personale, a rinunciare a ogni diritto morale o simile nei confronti della Fondazione, del CIO e dell'IPC. Nella misura in cui tali rinunce non siano consentite da alcuna legge applicabile, i Candidati Designati si impegnano a far sì che tutte le persone interessate accettino in modo irrevocabile e incondizionato di non esercitare alcun diritto nei confronti della Fondazione, del CIO e dell'IPC.

I Candidati Designati si assumono la responsabilità esclusiva di ottenere per iscritto a favore della Fondazione, del CIO e dell'IPC tutti i consensi, le rinunce, le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo di immagini o rappresentazioni di persone, edifici o luoghi presenti all'interno dei Contenuti Media e di qualsiasi altro contenuto creato in relazione al programma Italia dei Giochi, senza condizioni e in modo inequivocabile.

 

6.  RISPETTO DELLE PROPRIETÀ OLIMPICHE E DEI SEGNI DISTINTIVI DELLA FONDAZIONE

La concessione del Marchio non autorizzerà in alcun caso i Candidati Designati ad utilizzare, per qualsiasi scopo: (i) le Proprietà Olimpiche, così come definite nella Carta Olimpica, che avrà la precedenza in ogni circostanza, e (ii) i marchi e i segni distintivi di Milano Cortina 2026.

Di conseguenza, i Candidati Designati si asterranno da qualsiasi associazione diretta o indiretta con i Giochi Olimpici e Paralimpici, il Movimento Olimpico e Paralimpico, il CIO, l’IPC e/o Milano Cortina 2026.

Di conseguenza, e a questo proposito in particolare, i Candidati Designati non potranno (i) mai avvalersi o rivendicare una qualità o un titolo di qualsiasi tipo e (ii) mai creare, utilizzare o registrare marchi, disegni, modelli, testi, simboli, slogan o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente o indirettamente legato ai Giochi Olimpici e Paralimpici, al Movimento Olimpico e Paralimpico, al CIO, all’IPC e/o a Milano Cortina 2026.

 

7.  DIVIETO DI ASSOCIAZIONE DEL MARCHIO AI PARTNER COMMERCIALI DEL CANDIDATO DESIGNATO O A TERZI

È espressamente vietato ai Candidati Designati o a qualsiasi terza parte ad essi collegata di (i) associare se stessi, le proprie collegate, i propri prodotti e/o servizi ai Giochi, al Movimento Olimpico e Paralimpico e ai Soggetti Olimpici per qualsiasi finalità (comprese quelle commerciali), e/o (ii) concedere a terzi qualsiasi diritto di associazione e/o qualsiasi partnership o approvazione ( incluso il diritto di terzi di affermare di essere "ufficiali", "selezionati", "approvati", "garantiti", "preferiti" o "autorizzati" dalla Fondazione o dai Candidati Designati, o comunque di utilizzare qualsiasi identificazione simile).

I Candidati Designati si impegnano ad includere in tutti gli accordi con i promotori, i finanziatori e gli sponsor dell'Evento - o, in assenza di un accordo scritto con tali parti, si impegnano in ogni caso a garantire che i promotori, i finanziatori e gli sponsor dell'Evento sottoscrivano i termini di cui all'Allegato 1, che vieta qualsiasi diritto di associazione con i Giochi ("No marketing rights clause").

In relazione all'applicazione di tale divieto, i Candidati Designati si impegnano a: (i) monitorare con diligenza le attività di marketing e commerciali e le altre attività di tali terzi e informare tempestivamente la Fondazione, fornendone i dettagli per iscritto, non appena venga a conoscenza di eventuali violazioni del suddetto divieto, e (ii) prestare tutta la ragionevole assistenza alla Fondazione per le attività necessarie a far valere i propri diritti e a reprimere le violazioni dei Marchi e/o delle presenti Condizioni da parte di terzi.

Salvo espressa richiesta della Fondazione, i Candidati Designati si asterranno dal presentare autonomamente qualsivoglia ricorso e/o avviare procedimenti e/o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione alla violazione del suddetto divieto di associazione. I Candidati Designati prendono atto che la Fondazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di opporsi (anche per vie legali) a qualsiasi violazione del divieto di associazione di cui al presente articolo e che la stessa avrà il diritto esclusivo di trattenere eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento danni, e/o spese o altre somme riconosciute o pagate in relazione a tali azioni.

 

8.  DIVIETO DI ASSOCIAZIONE AL MARCHIO

I Candidati Designati si impegnano a non utilizzare il Marchio Italia dei Giochi (i) in relazione ad un soggetto di carattere politico o religioso, (ii) in relazione ad un soggetto le cui attività comportino, in tutto o in parte, la vendita di tabacco o di prodotti di natura pornografica e (iii) che in qualche modo siano in conflitto con qualsiasi legge applicabile.

I Candidati Designati si impegnano a non danneggiare la reputazione di Milano Cortina 2026 e della Fondazione, e a non denigrare il progetto Milano Cortina 2026 e i Giochi.

 

9.  DIVIETO DI AMBUSH MARKETING

I Candidati designati si asterranno dal trarre qualsiasi beneficio da terzi, finanziario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, in relazione alla licenza concessa ai sensi dei presenti Termini.

Senza il previo consenso scritto della Fondazione, che la stessa si riserva di concedere o negare a sua insindacabile discrezione, il Candidato Designato, né alcuno degli organi/dipartimenti che lo costituiscono, potranno utilizzare il Marchio per richiedere direttamente, o per qualsivoglia attività finalizzata a richiedere, il pagamento di royalties o il pagamento di contributi economici e/o la fornitura di prodotti o servizi da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica.

I Candidati Designati si asterranno dall'intraprendere qualsiasi attività che, a ragionevole giudizio della Fondazione, pregiudichi o sia suscettibile di entrare in conflitto con i diritti concessi ad un Partner Commerciale o che possa comunque essere considerata come Ambush Marketing. Ai fini delle presenti Condizioni, l'ambush marketing può essere definito come "qualsiasi attività di marketing, promozionale, pubblicitaria e/o di pubbliche relazioni, volta a sfruttare l'avviamento associato ai Giochi e/o a uno qualsiasi dei Soggetti Olimpici, intrapresa da una persona non autorizzata in tal senso dal CIO, dall'IPC o dalla Fondazione".

Il Candidato Designato si impegna a informare tempestivamente per iscritto la Fondazione di qualsiasi, anche sospetta, violazione o uso improprio del Marchio o di altre Proprietà Olimpiche e Paralimpiche di cui venga a conoscenza e a collaborare incondizionatamente, secondo le direttive della Fondazione, con la Fondazione e con il team dedicato alla tutela del Marchio, nonché alla tutela delle Proprietà Olimpiche e Paralimpiche, riconoscendo sin d’ora che la Fondazione, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di intraprendere qualsiasi azione anche legale per porre fine a tale uso improprio o non autorizzato e trattenere per sé qualsiasi somma eventualmente ottenuta a titolo di risarcimento del danni.

 

10.  USO DEL MARCHIO E TUTELA

Tutti gli usi del Marchio da parte del Candidato Designato devono essere conformi alle presenti Condizioni. In ogni caso, il Richiedente deve utilizzare interamente il Marchio riproducendone fedelmente e accuratamente colori, disegno, aspetto come indicato dalla Fondazione. È espressamente vietato utilizzare in qualsiasi contesto versioni parziali, modificate e/o alterate del Marchio.

È espressamente vietato accostare il Marchio (anche usare in prossimità) ai marchi, prodotti, servizi e attività di terzi. Altresì, il Candidato Designato non può in alcun modo partecipare in promozioni commerciali di terzi utilizzando il Marchio.

 

11.  PRODOTTI PROMOZIONALI

I Candidati Designati potranno eventualmente ordinare a proprie spese articoli promozionali che incorporano il Marchio (gli “Articoli Promozionali”), approvati in anticipo dalla Fondazione, attraverso una o più piattaforme preposte dalla Fondazione per l’acquisto dei gadget ufficiali di Milano Cortina 2026.

Gli Articoli Promozionali saranno destinati esclusivamente alla distribuzione gratuita. A queste condizioni, i Candidati Designati riconoscono e accettano espressamente il divieto di commercializzare o autorizzare la commercializzazione degli Articoli Promozionali a titolo oneroso, compresa in particolare la fornitura di Articoli Promozionali quali premio in cambio della vendita di prodotti o prestazione di servizi.

 

12.  DIRITTI CONCESSI DAI BENEFICIARI AI PARTNER COMMERCIALI DEL CIO E DI FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026

Qualora uno dei partner commerciali del CIO (cosiddetti “TOP Sponsors”) o della Fondazione esprima un interesse a far parte del progetto iscritto ad Italia dei Giochi, i Beneficiari avranno l’obbligo di accettare tale richiesta e dare visibilità a tali partner commerciali secondo le modalità indicate dal CIO e/o dalla Fondazione.

 

  1. GARANZIE

I Candidati Designati garantiscono di essere titolari di tutti i diritti (in particolare sui marchi, segni distintivi e sui contenuti che utilizzano) necessari per l’attuazione di quanto sopra.

 

14.  INDENNIZZI

Il Candidato Designato dovrà tenere indenne i Soggetti Olimpici, ivi compresa la Fondazione, e i funzionari, direttori, agenti, dipendenti e volontari di questi da qualsivoglia reclamo e/o sanzione che fosse loro imposta e da qualsiasi responsabilità per danni verso terzi derivante da qualsiasi azione od omissione connessa all’Evento o all’utilizzo del Marchio da parte del Richiedente o di uno dei suoi organi, membri, funzionari, dipendenti, agenti, incaricati o volontari, inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i danni o perdite a questo conseguenti, alle richieste di risarcimento, le spese legali, i costi e le altre spese associate o sostenute in seguito ad una azione, anche legale o alla perdita subita.

La Fondazione non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia di qualunque tipo esplicita o implicita nei confronti del Candidato Designato in relazione al Marchio.

Fermo restando quanto sopra, e salvo i casi di grave negligenza e di dolo, in nessun caso la Fondazione potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Candidato Designato per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso da parte del Richiedente del Marchio e/o dall’uso da parte del Richiedente di qualsiasi proprietà intellettuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo immagini e contenuti video) utilizzati dal Candidato Designato in relazione alle presenti Condizioni, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni per perdita di opportunità commerciali, perdita di profitti, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali e/o qualsiasi altro tipo di perdita pecuniaria.

 

15.  DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti che rappresentano i Candidati e i Candidati Designati saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2916 (“GDPR”) e, in generale, della normativa in materia di protezione dei dati personali, nei modi e per le finalità descritte nell’informativa privacy ivi disponibile. Le operazioni di trattamento dei dati personali sono necessarie per gestire la partecipazione dei Candidati e i Candidati Designati al progetto Italia dei Giochi secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni. Per tutta la durata dell’utilizzo del Marchio, i Candidati Designati potrebbero ricevere comunicazioni di servizio.

 

16.  DISPOSIZIONI VARIE

La Fondazione si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. In tal caso, le presenti Condizioni modificate entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione online o di comunicazione ai Candidati Designati.

 

17.  LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge italiana.

Le Parti cercheranno di risolvere in via amichevole qualsiasi controversia o contenzioso derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione delle presenti Condizioni.

Qualora le parti non riescano a trovare una soluzione amichevole entro quindici (15) giorni lavorativi dal giorno in cui una parte ha notificato all’altra l’insorgere di una controversia o di una divergenza, tale controversia o divergenza sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

 

Allegato  1

No marketing right clause

La parte dichiara, garantisce:

- per sé e per i propri amministratori, dipendenti, personale e qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privata), compresi gli eventuali affiliati, che siano in qualsiasi modo coinvolti, direttamente o indirettamente, oppure che agiscono sotto il controllo della Parte, nell’esecuzione del contratto (ivi inclusi, senza limitazione, appaltatori esterni o qualsiasi Subappaltatore eventualmente incaricati), (i “Collaboratori”), che (i) non creerà, in alcun modo, alcuna associazione di sé, della propria attività, dei propri prodotti e dei propri servizi, o attività (anche non commerciale) con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o con il Movimento Olimpico e Paralimpico (il “Movimento Olimpico e/o Paralimpico”), (ii) non comunicherà, in alcuna forma e in alcun modo, di essere un fornitore, un associato o un partner di qualsivoglia “Games Party” (tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come Fondazione, IOC, gli “IOC Affiliate” – tale locuzione, resta inteso, deve essere interpretata come Olympic Foundation for Culture and Heritage, IOC Television & Marketing Services S.A., the Olympic Refuge Foundation, the World Olympians Association, Olympic Channel Services S.A., Olympic Channel Services S.L., Olympic Broadcasting Services S.A., Olympic Broadcasting Services S.L. e i rispettivi affiliates di ciascuno di questi –, IPC, il CONI e il CIP, - né di essere “ufficiale”, “selezionato”, “approvato”, “garantito”, “privilegiato”, “accettato” o simili, da qualsivoglia Games Party; (iii) non pubblicherà né diffonderà qualsiasi dichiarazione, in alcuna forma e in alcun modo (sia da un punto di vista fattuale o altrimenti), che riguardi la fornitura di beni e/o servizi e/o l’esecuzione di qualsiasi altra attività (commerciale o meno), in favore di qualsivoglia Games Party, dei partner commerciali di qualsivoglia Games Party e di qualsiasi altra entità o organizzazione in qualunque modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o nel Movimento Olimpico e/o Paralimpico”, (iv) non registrerà alcun marchio, nome a dominio o altra Diritto di Proprietà Intellettuale, da solo o in associazione con altri elementi, nella sua interezza o parzialmente, relativo ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici o comunque riferibile al Movimento Olimpico e/o Paralimpico; (v) non intraprenderà, né faciliterà o convincerà altri ad intraprendere alcuna attività che possa costituire o che possa ragionevolmente costituire "Ambush Marketing" (essendo specificato che "Ambush Marketing" è definito come qualsiasi attività, commerciale o meno, che crea, implica, si riferisce a, o risulta in, qualsiasi associazione con i Giochi Olimpici o Paralimpici, con il Movimento Olimpico e/o Paralimpico e qualsiasi marchio o denominazione relativi ai Giochi Olimpici o Paralimpici, o che crea tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale o prodotti pubblicitari e promozionali presso o nelle vicinanze di siti olimpici o paralimpici al fine di ottenere una certa visibilità per un marchio, a meno che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione, dal CIO o dall'IPC); (vi) vigilerà sul rispetto degli impegni di cui al presente articolo e informerà immediatamente la Fondazione di ogni eventuale istanza e/o rischio di violazione di tali impegni, e (vii) immediatamente cesserà e farà cessare ogni condotta in violazione del presente articolo, su semplice richiesta della Fondazione, dell’IOC o del IPC;

 

- per sé e per i propri Collaboratori, di collaborare con la Fondazione, con l’IOC e/o con l’IPC per prevenire, identificare e reagire a eventuali episodi di Ambush Marketing e/o di indebito uso della proprietà intellettuale di qualsivoglia Games Party e di altri relativi diritti;

- includerà nei propri contratti con qualsiasi Collaboratore, impegni analoghi a quelli dei precedenti artt., prevedendo altresì che il controllo dell’adempimento e la violazione degli stessi impegni possa essere contestata (attivando i rimedi previsti da contratto, nonché ai sensi della normativa applicabile) anche su semplice richiesta della Fondazione, dell’IOC e/o dell’IPC e che, laddove la violazione di tali impegni perduri anche dopo la contestazione, il relativo contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Il Candidato Designato si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. nel caso di violazione della parte e/o dei propri Collaboratori delle dichiarazioni, garanzie e impegni assunti ai sensi delle clausole precedenti.

La parte sarà responsabile per tutti i danni causati al Candidato Designato e a terzi (ivi inclusa qualsivoglia Games Party e qualsivoglia associato/partner di una Games Party) per le violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono attribuibili a dolo o negligenza.

La parte manleva e tiene indenne il Candidato Designato, la Fondazione, il CIO e l’IPC da qualsiasi pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsiasi altro onere derivante da reclami o azioni da parte di terzi innanzi a tribunali o arbitri, autorità pubbliche nazionali o internazionali, conseguenti all’inadempimento degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono.

Senza pregiudicare gli ulteriori rimedi a disposizione del Candidato Designato e/o della Fondazione, del CIO e/o dell’IPC, la parte si impegna a indennizzare e tenere indenne il Candidato Designato, la Fondazione, il CIO, l’IPC e gli affiliati o cessionari di questi da qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (comprese le spese legali), sanzione o qualsiasi altro onere derivante da rivendicazioni o procedimenti legali, arbitrali o amministrativi da parte di terzi, comprese le autorità pubbliche nazionali o internazionali, come risultato del mancato adempimento degli obblighi sopra menzionati.

Sono fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi a disposizione del Candidato Designato e della Fondazione e/o del CIO e/o dell’IPC in base alla legge applicabile, incluso il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni ai sensi dell’articolo 1382 c.c.